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ENTI PREVIDENZIALI E CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO CERTIFICATI DAGLI ENTI BILATERALI: UNA SENTENZA

Una snc ricorre al giudice del lavoro di Milano contro l'INPS per l'opposizione a una cartella di pagamento per contributi previdenziali evasi emessa a seguito di verbale. L'INPS aveva ravvisato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Snc e tre persone nonostante queste fossero soci lavoratori di cooperative aderenti a un Consorzio con il quale la Snc aveva stipulato un contratto di appalto regolarmente certificato ai sensi del D.Lgs. 276/03.Il giudice ha accolto il ricorso e ha revocato la cartella esattoriale.



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CIRCOLARE VALIDITA' CCNL UNCI (clicca sulla pagina)

RIEPILOGO GIURISPRUDENZIALE (clicca sulla pagina)



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Convegno ACS del 13.3.2010, Milano, Unione del Commercio. Da sinistra: Dott. Andrea Gorgoglione, Avv. Roberto Scaramella, Dott. Antonio Guido Bottone, Dott. Ferdinando Gorgoglione, Dott. Alessandro Colucci, Avv. Orazio Savia, Roberto Fasciani
IL CONVEGNO DEL 13 MARZO ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO

Sabato 13 marzo 2010 presso la Sala dell'Unione del Commercio di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, si è tenuto il convegno su LA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, organizzato dall'A.C.S. Associazione Cooperative di Servizi ( www.acscooperative.blogspot.com) e dall'UNCI, alla presenza di Amministratori e soci di cooperativa, commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

Ha moderato i lavori il DOTT. ANTONIO GUIDO BOTTONE, ex Funzionario del Ministero del Lavoro e Giudice di Pace .Il DOTT. FERDINANDO GORGOGLIONE, presidente dell'A.C.S., è più volte brevemente intervenuto, raccontando delle soluzioni pionieristiche da lui individuate in tanti anni di attività da commercialista e da presidente di associazioni, in materia di affermazione della contrattazione collettiva alternativa, di certificazione dei contratti di lavoro, di ruolo degli enti bilaterali, di contenzioso con gli Enti Previdenziali, di opposizione ai tentativi di rendere la cassa edile un obbligo generalizzato, di riconoscimento a pieno titolo della cooperazione artigiana.

Ampi e articolati sono stati gli interventi dei relatori.Il DOTT. ALESSANDRO COLUCCI, Vice Presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale della Lombardia, candidato alle Elezioni Regionali del 28/29 marzo per il Popolo della Libertà, ha passato in rassegna le originali realizzazioni della Giunta Formigoni in un periodo di grande sofferenza occupazionale: cassa integrazione guadagni in deroga per le imprese con meno di 15 dipendenti, utilizzo delle risorse FSE, assistenza agli insegnanti precari, la "dote formazione" e la "dote lavoro". Ha sottolineato come le Cooperative di Produzione e Lavoro creino opportunità nuove in un mondo in cui è inarrestabile la spinta al cambiamento e imprescindibile l'attività riformista. Cruciale sarà la realizzazione del federalismo fiscale per lo stimolo di nuovi investimenti. In presenza dell'inadeguatezza delle grandi dimensioni, Regione Lombardia sta sforzandosi di cercare risposte alternative all'utilizzo dei tradizionali strumenti di finanziamento.L' AVV. ORAZIO SAVIA, avvocato in Milano, ha effettuato un articolato excursus storico sulla genesi della contrattazione collettiva in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, sulla non attuazione dell'art. 39 della Costituzione e sull riferimento all'art. 36 della Costituzione da parte dei Giudici per la risoluzione delle controversie sul minimo retributivo. Ha esaminato la portata storica della legge 142/2001 e, in particolare, dell'art. 3 della stessa, ha illustrato le motivazioni giuridiche che rendono oggi incontrovertibile la validità e la pari dignità della contrattazione UNCI/FESICA-CONFSAL. L' AVV. ROBERTO SCARAMELLA, avvocato in Milano, dopo un ulteriore cenno alla validità dei CCNL UNCI/FESICA-CONFSAL, derivante dal riconoscimento statale dell'UNCI e dalla presenza nel CNEL di UNCI e CONFSAL, ha raccontato dei successi da lui ottenuti in questi anni assistendo le Aziende Cooperative nel contenzioso con l'INPS, relativamente alla valenza della certificazione ad opera dell'EBUC, Ente Bilaterale UNCI-CONFSAL (presieduto dal Dott.Ferdinando Gorgoglione) (www.ebuclombardia.blogspot.com)e illustrato le novità che interesseranno il mondo cooperativo in conseguenza dell'entrata in vigore del Collegato Lavoro. ROBERTO FASCIANI, Segretario di Organizzazioni Sindacali FESICA-CONFSAL(www.robertofasciani.blogspot.com; cell. 3487245216) ha analizzato le problematiche che affliggono attualmente le cooperative di produzione e lavoro nel settore edile, le possibili soluzioni e ha confutato in maniera articolata le argomentazioni di coloro che affermano un obbligo generalizzato e assoluto di iscrizione alla cassa edile per le imprese del settore. Il DOTT. ANDREA GORGOGLIONE, commercialista in Milano, ha analizzato in maniera critica alcuni aspetti della legge 142/2001 e succ. modif., ha proposto, per una eventuale riforma della legge, la adozione del modello di collaborazione coordinata e continuativa come punto di riferimento per l'inquadramento dei soci lavoratori di cooperative, illustrato l'intensa attività svolta attualmente dallo Studio Gorgoglione per espandere la presenza delle cooperative in settori finora non toccati da questo istituto, intrattenendosi sulle interessanti e innovative figure del "socio commerciante", del "socio agente di commercio" e del "socio artigiano". Nel dibattito è intervenuto il DOTT. PIERANGELO CASA, presidente della Cooperativa LOMBARDA di Cura Carpignano (PV) , imprenditore internazionale e Presidente della Federazione Provinciale di Pavia dell' U.N.C.I. (cell. 3356082756) che ha attaccato coloro che non combattono sufficientemente la cooperazione spuria e chi vorrebbe eliminare la contrattazione UNCI/FESICA-CONFSAL. Ha infine concretamente dimostrato la funzione anticiclica della cooperazione descrivendo le iniziative commerciali che, nonostante la crisi, sta attuando in Israele.

Il DOTT. FRANCESCO SQUILLACE, Presidente della Federazione Provinciale UNCI di Milano ha reso noto ai partecipanti al convegno che la struttura dell'UNCI di Milano, Via Calvi 25, è a disposizione di Amministratori e Soci delle Cooperative della Provincia per tutte le esigenze di assistenza commerciale, legale, fiscale (CAAF), finanziaria, previdenziale, sindacale e per le attività di formazione, revisione, contrattazione, certificazione.

Gli organizzatori hanno annunciato che questo è stato il primo di una serie di convegni che verranno realizzati a breve.







CONVEGNO IL 13 MARZO 2010
ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO

<br>CONVEGNO IL 13 MARZO 2010<br>ALL'UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO
locandina 1



locandina 2





L’EBUC - Ente Bilaterale UNCI/CONFSAL
è stato costituito nel 2005 dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e la CONFSAL (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori), ai sensi del capo III, Titolo II, Libro I, del Codice Civile denominata.
E’ un ente senza fini di lucro ed è stato costituito ai sensi dei CCNL stipulati e stipulandi tra l’UNCI e la CONFSAL.
In data 25/7/2006, ha proceduto alla costituzione della Commissione Paritetica di Certificazione dei Rapporti di Lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l’art. 76, co.1, punto a), e gli articoli seguenti che regolamentano l’attività delle Commissioni di Certificazione presso gli Enti Bilaterali dei contratti di lavoro.
Qual è il ruolo dell’Ebuc sul territorio?

Promuovere, coordinare, sostenere e assistere con funzioni d’indirizzo gli Enti Bilaterali regionali della Cooperazione attuati congiuntamente dall’UNCI e dalla CONFSAL.
Quali scopi si prefigge l’Ebuc?

· Stabilire rapporti permanenti di confronto con Istituzioni ed Enti competenti nazionali sulle tematiche della formazione, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
· Partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea;
· Provvedere alla certificazione dei rapporti di lavoro;
· Sviluppare ricerche sui fabbisogni delle cooperative e dei lavoratori, in particolare per quanto attiene alle nuove professionalità;
· Progettare modelli formativi tipo da sperimentare sul territorio nazionale;
· Promuovere la partecipazione alla formazione continua, anche mediante l’accesso alle iniziative finanziate dal FONDO NAZIONALE per la formazione continua;
· Promuovere la sperimentazione di modelli formativi e corsi di formazione per le fasce deboli del mercato del lavoro;
· Favorire la pari opportunità;
· Realizzare un sistema informativo nazionale;
· Svolgere quant’altra affidata congiuntamente dalle Parti costituenti, dagli Enti pubblici e privati a norma di leggi nazionali o per convenzione.
Che compiti ha la Commissione Paritetica di Certificazione dei Rapporti di Lavoro?

La Commissione di Certificazione dell’EBUC, ha il compito di certificare i rapporti di lavoro regolamentati dal CCNL e dagli Accordi tra l’UNCI e la CONFSAL a favore delle cooperative e dei lavoratori che ne avanzeranno istanza al fine di ridurre il contenzioso.
Quali rapporti di lavoro possono essere certificati?

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti di lavoro.
Qual è l’atto iniziale dell’iter di certificazione?

Il procedimento di certificazione inizia ad istanza congiunta delle parti del contratto di lavoro.
L’istanza, redatta su apposito modulo, deve essere:
· presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari;
· contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
· essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
Quali sono gli adempimenti successivi?

Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze.
Completata l’istruttoria, i membri di diritto - sentiti i membri consultivi presenti – deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto di cui all’istanza.
E’ possibile per le parti la possibilità di delegare?

Le parti devono presentarsi personalmente dinanzi alla Commissione nella data e nell’ora stabilite l’assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza ed è necessaria la presentazione di una nuova domanda. Solo per comprovate motivazioni, posso farsi rappresentare da un soggetto con delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato.
Quali dichiarazioni devono rendere le parti?

Le parti devono dichiarare esplicitamente che:
· fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
· che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sull’istanza (se esiste tale provvedimento, le parti devono allegare copia dell’istanza).
Può essere certificato il regolamento interno delle società cooperative e – se possibile – l’iter di certificazione si differenzia da quello per la certificazione dei rapporti di lavoro?

E’ possibile certificare il Regolamento interno della cooperativa e l’iter di certificazione si differenzia da quello dei rapporti di lavoro nella fase introduttiva: difatti, la cooperativa può unilateralmente avanzare l’istanza a differenza di quanto accade nella certificazione dei rapporti di lavoro nella quale, invece, la domanda deve essere congiunta (cooperativa-lavoratore).
Quali altri compiti svolge la Commissione?

La Commissione di certificazione svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro nonché nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto.





LINEE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI CONTRATTI
Elementi utili alla certificazione di alcune tipologie contrattuali


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

• autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore;
• verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro;
• esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in rapporto all’autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale;
• prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività che esula dagli stessi.


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

• orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui é tenuto il lavoratore, che deve risultare inferiore all'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
• indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto);
• clausole flessibili o elastiche concordate nel rispetto della contrattazione collettiva;
• eventuale patto scritto, reso a seguito di richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, concernente la disponibilità alla variazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro a tempo parziale;
• livello d’inquadramento;
• trattamento economico (deve essere uguale a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile).


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

• indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
• luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e indicazioni in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore;
• trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità;
• indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
• tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
• eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
• rispetto dei divieti: il datore di lavoro deve fornire assicurazione circa il l’osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, oppure presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o alla sospensione dei rapporti o alla riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

• misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, nonché richiamo alla possibilità assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
• obbligazione lavorativa, luogo di lavoro, livello d’inquadramento e trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
• eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

• apporto dell'associato;
• quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore ed i riferimenti necessari per calcolare l’importo ed ogni parametro necessario a valutare una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora;
• eventuale partecipazione alle perdite;
• indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico;
• autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa o all’affare.


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

• elementi del contratto: attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore ed in particolare precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto;
• apporto dell’appaltatore: a) nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori; b) l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa;
• rischio d’impresa, indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva od opera per conto di diverse imprese;
• obbligo solidale: deve essere richiamato l’obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell’appalto.


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO

• verifica dei requisiti soggettivi (categorie di lavoratori e categorie di datori di lavoro) e oggettivi;
• verifica della definizione consensuale del progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale. In particolare, il progetto deve essere parte integrante del contratto e deve indicare: a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato, tenendo conto che l'assunzione può avvenire in una categoria di inquadramento non inferiore a 2 livelli rispetto alla qualificazione d'arrivo; b) la durata (entro i limiti minimi e massimi fissati dalla norma, ovvero da 9 a 18 mesi, salvo estensione a 36 mesi per portatori di handicap fisico, mentale o psichico) e le modalità di formazione;
• il progetto deve prevedere un percorso formativo che preveda: a) formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra sicurezza sul lavoro (necessariamente nella fase iniziale del rapporto) e disciplina del rapporto di lavoro (in assenza di precisazioni si ritiene che detta formazione possa essere sviluppata sia all'interno sia all'esterno dell'azienda); b) congrue fasi di addestramento specifico (anche in modalità di e-learning).


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

• verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina che oggi può riguardare esclusivamente i seguenti soggetti: a) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 23 ottobre 2003; b) i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; d) i partecipanti a collegi e commissioni; e) coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
• nel caso di co.co.co. “prorogate” ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004 di correzione, occorre verificare che le stesse cessino comunque alla data del 24 ottobre 2005 e siano state prorogate mediante gli accordi sindacali previsti dal legislatore;
• autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto;
• corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In particolare accertare la pregressa esperienza maturata oppure alle qualità personali e alle caratteristiche soggettive del lavoratore;
• verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all’inquadramento contrattuale. In particolare verificare ed evidenziare le differenze oggettive fra l’eventuale precedente rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la certificazione;
• indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo: in particolare verificare che i criteri evidenziati nel testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una sicura differenziazione fra l’ammontare della retribuzione del lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni;
• prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa al contenuto del contratto da certificare.





L’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE NON E’ UN OBBLIGO

La C.E. è un ente paritetico previsto dal contratto nazionale di lavoro del settore edile, la cui titolarità, gestione e controllo è delle organizzazioni sindacali e datoriali di settore firmatarie del medesimo contratto a livello territoriale (integrativo provinciale).
La iscrizione a detto ente non deriva, quindi, dalla legge bensì ha natura convenzionale derivando dalla adesione al contratto integrativo di lavoro.
Non vi è alcuna norma di legge che prescrive l’iscrizione alla C.E. e tale iscrizione, pertanto, non è obbligatoria. All’atto della iscrizione l’impresa autorizza la C.E. ad eseguire la riscossione delle somme a lei spettanti (composte di tre voci: accantonamento delle indennità retributive per ferie e tredicesima, quota associativa e quota percentuale sul monte salari).
Tutte le somme dovute alla C.E. dalla impresa edile hanno natura di retribuzione (quindi non rientrano nel novero della contribuzione, né dei tributi). Si ha l’obbligo di adempiere alle incombenze di iscrizione e accantonamento alla C.E. quando l’impresa edile:
1. Liberamente decide di iscriversi.
2. E’ firmataria del contratto integrativo territoriale di lavoro.
Quando l’impresa edile si iscrive alla C.E. al fine di poter partecipare a gara di appalto il cui committente, ente pubblico o privato, tra le condizioni per concedere i lavori pone quella che l’impresa edile assuntrice eroghi gli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale mediante l’accantonamento alla C.E., compie una scelta di natura imprenditoriale per cui decide di iscriversi di sua iniziativa.
Oltre questi casi non ricorre alcun obbligo o necessità di iscrizione all’ente paritetico. Stante la natura retributiva dell’accantonamento alla C.E. e l’estensione della parte obbligatoria della contrattazione ai soli aderenti e firmatari del contratto, la prescrizione legale del rispetto dei salari contrattuali territoriali e della parte normativa del contratto nazionale e territoriale, sia ai fini retributivi, sia ai fini contributivi quanto ai fini amministrativi (comma 6, art. 118 D Lgs 163/06, comma 8 dell’art. 3 D. Lgs 494/96, art. 1, L. 389/89) non comporta l’obbligo della iscrizione alla C.E. mentre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle indennità per ferie e della tredicesima al lavoratore adempie appieno all’obbligo previsto dalle leggi che prescrivono il rispetto del contratto, ivi compreso quello territoriale.
Una sola misura agevolativa prevede espressamente la condizione della iscrizione alla Cassa Edile per il suo riconoscimento; si tratta della riduzione contributiva per fiscalizzazione (l’11,50%) prevista dall’art. 29 del d.L. 23.6.1995, numero 244.
Non ricorre, invece, l’obbligo di iscrizione alla C.E. per l’ottenimento o il mantenimento di altre agevolazioni contributive (407/90, credito d’imposta, fiscalizzazione apprendisti, ecc.). Infatti le varie norme che fissano le condizioni per avere diritto alle agevolazioni (comma 5, art. 7, L. 388/2000, comma 1175, L. 296/06, art. 10, L. 30/03, comma 543, art. 2, L. 244/07) non fanno alcun riferimento espresso alla iscrizione dei lavoratori presso la C.E. ma solo ed esclusivamente al rispetto del contratto, compreso quello territoriale. Pertanto l’obbligo si sostanzia ed attiene esclusivamente al riconoscimento ai lavoratori del salario secondo le tabelle vigenti del contratto applicato e non anche alla modalità di erogazione mediante l’accantonamento alla C.E.
Alla luce della vigente normativa appare irrituale il comportamento di quegli ispettori preposti ai controlli in campo in materia di lavoro e previdenza che nel corso dell’accesso ispettivo inducono l’impresa edile ad iscriversi alla C.E. Tale modus operandi deve essere oggetto di segnalazione alle autorità competenti potendo celare un vero e proprio atto illecito con abuso della funzione pubblica. L’impresa edile non iscritta dovrà erogare direttamente al lavoratore le indennità per ferie e tredicesima, nella misura percentuale contrattualmente prevista. Tale importo sarà ricompreso nell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi INPS e ricompreso nel monte salari ai fini del calcolo del premio assicurativo INAIL.
La regolarità contributiva delle imprese edili non iscritte alla C.E. riguarderà la correttezza degli obblighi ai fini dell’INPS e dell’INAIL mentre la C.E. dovrà prendere atto della non iscrizione sulla base della dichiarazione della impresa interessata. la procedura della domanda telematica del D.U.R.C. che consentiva al richiedente di attestare la non iscrizione alla C.E. così che il rilascio veniva esitato da INPS ed INAIL, è stata modificata per cui la domanda del documento delle imprese edili transita dalla C.E.
Tale modifica è solo procedurale e non ascende, come qualcuno erroneamente sostiene, a modifiche legislative riguardanti un intervenuto obbligo di iscrizione alla C.E., La finalità della nuova procedura telematica è quella di evitare l’elusione degli obblighi da parte delle imprese iscritte alla C.E. Pertanto resta ferma la procedura precedentemente in essere con la differenza che lo stato di non iscrizione presso di essa viene rilevata dalla stessa C.E. che, a fronte di impresa non iscritta, rilascerà il DURC regolare per gli adempimenti INPS e INAIL. Qualora ciò non dovesse avvenire le imprese edili godranno della regolarità contributiva utilizzando ed esibendo il D.U.R.C. rilasciato dalla C.E. riportante la regolarità degli adempimenti relativi a INPS e INAIL allegando autocertificazione di non assoggettamento alla iscrizione alla C.E. in luogo della eventuale non regolarità (del tutto pretestuosa, per evidenti finalità) emessa dalla C.E. anche con riguardo alla parte INPS e INAIL.
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